Logo di Bitcoin: il team legale di Bit2Me ottiene l’annullamento del marchio registrato da ignoto
Nel maggio 2024, il Tribunale Commerciale n. 2 di Bilbao ha dichiarato la nullità del marchio n. 4.046.141, che riproduceva il logo originariamente ideato e pubblicato dall’utente anonimo “bitboy” sul forum Bitcointalk.org — un design divenuto simbolo universalmente riconosciuto di Bitcoin.
Riguardo alla malafede, la Corte ha sottolineato che il marchio si basava "su un design preesistente creato dalla comunità online", come dimostrato da prove documentali e da una perizia tecnica. Il rapporto peritale ha evidenziato che "il termine 'Bitcoin' identifica la tecnologia che consente l’archiviazione e il trasferimento di valore, resa pubblica da ‘Satoshi Nakamoto’ nel white paper del 31 ottobre 2008. Il dominio bitcoin.org fu registrato anonimamente nell’agosto 2008". Ha inoltre precisato che sia il logo sia la sua combinazione con la parola “Bitcoin” furono creati da un utente su Bitcointalk.org il 1º novembre 2010 e che i diritti su queste immagini furono rilasciati alla comunità sotto una licenza Creative Commons di pubblico dominio.
La sentenza ha concluso che “al momento della registrazione del marchio da parte del ricorrente, ‘Bitcoin’ era già ampiamente conosciuto, e il ricorrente registrò una creazione altrui, tutelata da diritti di proprietà intellettuale e rilasciata nel pubblico dominio”.
La Corte ha dichiarato: “Come è stato provato, il creatore del logo lo ha rilasciato alla comunità per un uso libero e senza restrizioni, vietando espressamente qualsiasi appropriazione a fini commerciali. Pertanto, il ricorrente ha agito in malafede, registrando il logo per sfruttamento commerciale, abusando della fiducia della comunità e beneficiando della reputazione acquisita dal creatore originale. Il ricorrente non è l’autore del logo, né ha ricevuto autorizzazione all’uso, violando così le pratiche leali del mercato”.
In merito alla violazione
della proprietà intellettuale, la Corte ha stabilito che “la sentenza di
primo grado ha correttamente concluso che il logo registrato non è stato creato
dal ricorrente ed è protetto dalla normativa sulla proprietà intellettuale,
motivo per cui la sua registrazione rientra nei motivi di nullità previsti
all’articolo 52 in combinato disposto con l’articolo 9.1.c) della Legge
spagnola sui marchi. Il Tribunale Commerciale ha condotto un’analisi
approfondita delle prove, facendo riferimento anche alla rilevante sentenza
della Corte Provinciale di Madrid (Sezione 28, del 1º settembre 2022) in
materia di Creative Commons. Come affermato dalla corte di primo grado, ‘il
diritto d’autore nasce dalla creazione, non dalla registrazione’.”
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